ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ
Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 ((modificata dal DL 34/19, art. 35) Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
L’articolo 35 del cosiddetto “Decreto Crescita” (convertito in Legge n. 58 del 2019) ha apportato alcune modifiche agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla legge n. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), art. 1 commi da 125 a 129.
Nel dettaglio:
I soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione sono:
- Le associazioni ADA con sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 GIUGNO di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Oggetto dell’obbligo
L’obbligo di pubblicazione riguarda i vantaggi economici che derivano da rapporti con le pubbliche amministrazioni (quindi sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria), effettivamente incassate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
L’obbligo non investe però solamente le somme in danaro ricevute, ma si estende anche alle risorse strumentali (quali ad esempio un bene mobile immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si indicherà il valore del bene dichiarato dall’ente pubblico che lo ha attribuito).
Per quanto attiene al limite di valore – 10.000,00 euro – esso va inteso in senso cumulativo, cioè va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
L’obbligo di pubblicazione assolve ad una finalità di tipo informativo, che va tenuta distinta dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto.
Inosservanza degli obblighi
Il mancato adempimento all’obbligo di legge determina una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 Euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio.